Premesso che sono in corso interlocuzioni dirette tra UISP e Dipartimento per
lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che di conseguenza il
Protocollo Anticovid Uisp sarà opportunamente aggiornato a seguito dei
necessari chiarimenti, e che come tutti i Decreti Legge il DL 105/2021 stesso
potrebbe subire delle modifiche attraverso la Legge di conversione, si
evidenziano di seguito le principali novità d’interesse introdotte.
LE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19
A partire dal 6 agosto lo svolgimento di alcune attività – di interesse anche per il
mondo associativo – è consentito in zona bianca a condizione che l’interessato sia
munito di una delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciata a seguito di:
inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o
guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) oppure
effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus
Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).
CON RIFERIMENTO A QUALI SERVIZI È NECESSARIA LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19?
Dal 6 agosto è necessario presentare la certificazione verde COVID–19 per accedere ai
seguenti servizi e attività, tra cui:
ristorazione svolta da qualsiasi esercizio, ivi inclusa la ristorazione svolta dai
circoli e quindi anche per attività non aperte al pubblico, se il consumo avviene “al tavolo, al chiuso”;
musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche
all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;
centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1,
limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per
l'infanzia, compresi i centri estivi;
spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
centri termali, parchi tematici e di divertimento.
Questa prescrizione si configura anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i
servizi e le attività di cui sopra siano consentiti e alle condizioni previste per le
singole zone.
CHI PUÒ NON PRESENTARE IL CERTIFICATO?
Sono esonerati:
i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ossia i bambini di età inferiore ai 12 anni
di età che possono quindi entrare ovunque senza pass, anche perché per loro non è disponibile
ancora il vaccino e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteridefiniti con circolare del Ministero della salute.
Per informazioni specifiche sulle certificazioni verdi e, in particolare, sul come ottenerle, è
a disposizione il sito www.dgc.gov.it.
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